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Diritto annuale

Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, e da ogni soggetto iscritto nel (REA) Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (a norma dell'articolo 18, comma 4, della “legge 29 dicembre 1993, n.580 come modificato dall’art.1, comma 19 del Dlgs 15 febbraio 2010 n.23 ) per le finalità previste dall’articolo 18 della stessa legge n.580/1993 e successive modifiche.

 

GUIDA AL DIRITTO ANNUALE                                                              

  • Avviso
  • Soggetti obbligati al pagamento
  • Altri casi particolari
  • Cessazione dall’obbligo di pagamento del diritto
  • Termini di pagamento
  • Le Modalità per effettuare il versamento
  • Istruzioni per la compilazione del modello F24
  • Importo
  • Definizioni di fatturato
  • Ravvedimento operoso
  • Sanzioni amministrative
  • Rimborso
  • Compensazione
  • Rateazione

 


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AVVISO

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Il diritto annuale non si paga con bollettini postali o simili. Le imprese diffidino da richieste di pagamento relative all´iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relative a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale.

 

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO
 

Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti al pagamento del diritto annuale previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale risulta iscritta o annotata la sede principale dell'impresa nonché le sue eventuali sedi secondarie e unità locali. Anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) versano il diritto dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale risultano iscritti.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.
Le imprese con sede legale all'estero devono versare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di commercio di iscrizione.
 

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
 

  • le imprese individuali;
  • le società di persone e di capitali;
  • le società fra professionisti (di cui al comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96);
  • i consorzi; 
  • gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti;
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero;
  • i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Tali soggetti, se iscritti o annotati nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio o nel corso dell'anno di riferimento, sono tenuti al versamento del diritto annuale.
Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA; pertanto, i soggetti che si cancellano dal registro delle imprese e dal REA nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.

 

ALTRI CASI PARTICOLARI
 

  • Le imprese in stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, non cessano dall'obbligo del versamento del diritto annuale fintanto che restano iscritte nel registro delle imprese;
  • Per gli imprenditori individuali deceduti, l’obbligo di versamento sussiste fino all’anno del decesso e il pagamento, nel caso in cui non sia stato già eseguito, è a carico degli eredi, come precisa la circolare del Ministero Attività produttive n.3520/C del 24 luglio 2001.

Avvertenza per le società in corso di scioglimento e/o cancellazione
Si consiglia agli amministratori e/o liquidatori delle società in corso di scioglimento e/o cancellazione dal Registro delle Imprese di rivolgersi preventivamente all'ufficio TRIBUTI-Diritto annuale per verificare lo stato dei pagamenti del diritto annuale relativo agli anni pregressi e di regolarizzare quindi, in caso di omesso o incompleto versamento, la posizione debitoria della propria società nei confronti della Camera di Commercio. Quanto sopra per consentire alle società in questione di ottemperare spontaneamente alle responsabilità previste a carico dei soci e degli amministratori/liquidatori dalle leggi vigenti tra cui si ricordano:

  • L'art. 2312 C.C. , comma 2, e dell'art. 2456 C.C., comma 2: dopo la cancellazione della società i creditori sociali insoddisfatti (quindi anche la Camera di Commercio) possono far valere il proprio credito nei confronti dei soci e se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori anche nei confronti di questi ultimi; ai sensi dell'art. 2324 C.C. il credito può essere fatto valere anche nei confronti dei soci accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione;
  • L'art. 2280 C.C ., comma 1: i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori sociali o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
 

CESSAZIONE DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DIRITTO


Non sono obbligati al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 i soggetti sotto indicati a condizione che sussistano le condizioni previste dalla norma, ovvero:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31-12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
  • le imprese individuali cessate entro il 31-12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31-12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (articolo 2544 c.c., articolo 2545-septiesdecies c.c. dall'1-1-2004) entro il 31.12 dell'anno precedente.

Le cause di cessazione dell'obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4, del D.M. 359/2001 sopra citato.
 

TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine per il pagamento del diritto annuale, relativamente alle imprese preesistenti  al 1° di gennaio,  coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 D.P.R. 07.12.2001 n. 435 e successive modifiche) ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% versato in centesimi con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.


Le imprese, unità locali e soggetti R.E.A.  che si iscrivono nel corso dell’anno versano il diritto annuale in misura fissa  mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa. Se non è stato pagato contestualmente alla presentazione della pratica , il diritto dovrà essere versato entro 30 giorni con modello F24 utilizzando le stesse modalità e codici – descritti qui di seguito – previsti per l’esazione a scadenza ordinaria.

Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato l’impresa potrà “sanare” il ritardo avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
L´importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell´anno ed è dovuto sia per la sede principale sia per ogni unità locale.

Modalità per effettuare il versamento

Dal 1° gennaio 2007 i soggetti iscritti al Registro Imprese o al R.E.A., quali titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento con  modello F24 utilizzando una delle modalità telematiche previste (Entratel, home banking ecc.)

Il modello andrà compilato con il codice fiscale (e non la partita IVA) dell’impresa o soggetto R.E.A.

Gli importi a titolo di diritto annuale andranno indicati nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, come di seguito indicato.

È possibile effettuare il versamento in compensazione, ovvero utilizzare crediti che l’impresa ha per altri tributi e/o contributi; in questo caso se il versamento è in compensazione e con F24 a saldo zero, l’importo del diritto annuale deve essere sempre maggiorato dello 0,40% se il pagamento è effettuato in occasione dell’apposita scadenza prevista per il versamento con tale maggiorazione.

 Come compilare la “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”

 Per la compilazione del modello F24 è necessario tenere presente le seguenti indicazioni:

a) codice ente locale/codice comune: sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio che deve ricevere il pagamento. Per la sede indicare la sigla della provincia ove è ubicata la sede, per le unità locali indicare le sigle delle province ove sono ubicate le unità locali (per Matera : MT)
b) codice tributo: 3850
c) rateazione: non compilare
d) anno di riferimento: l’anno a cui si riferisce il versamento
e)  importi a debito versati: indicare gli importi relativi al proprio caso desunti dalle tabelle sopra riportate
f) importi a credito non compensati: non compilare

IMPORTI

 

DIRITTO ANNUALE 2016

Gli importi del diritto annuale per il 2016 risultano, come stabilito con D.L. 24 giugno 2014 n. 90, dalla riduzione del 40% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria circolare prot. n. 0279880 del 22.12.2015, ha confermato quanto già stabilito con il suddetto decreto determinando gli importi dovuti in misura fissa e confermando le aliquote per il calcolo in base agli scaglioni di fatturato che trovano applicazione dal 1 gennaio 2016.

 

DIRITTO ANNUALE 2015

 Il  Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot.18254 del 10/02/2015 ha confermato le indicazioni dettate con lettera circolare del 29/12/2014 n.prot.227775 in merito agli importi del diritto annuale che le imprese e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a versare per l’anno 2015, così come da D.M. 8 gennaio 2015 (G.U.. 23/02/2015)

DIRITTO ANNUALE 2014 

Con Nota del 5 dicembre 2013, Prot. n. 0201237 il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le misure del diritto annuale che le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel REA devono versare a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per il 2014 restano validi  gli importi del diritto annuale fissati per l’anno 2013.

 

DIRITTO ANNUALE 2013

 Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenute al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio. La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2012 ha confermato per l'anno 2013 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal decreto ministeriale del 21 aprile 2011.

 DIRITTO ANNUALE 2012
Per l'anno 2012 restano valide le misure del diritto annuale definite per l'anno 2011 dal D.l. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato. Con nota del 27 dicembre 2011, prot. n. 255658, infatti, il Ministero dello Sviluppo economico ha così determinato le misure del diritto annuale che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2012.

DIRITTO ANNUALE 2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.I. 21.04.2011 pubblicato sulla G.U. n.127 del 3 giugno 2011, ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2011.
Le indicazioni già fornite dal MSE con nota circolare n.19230 del 30.03.2009 sono valide anche per il versamento del diritto annuale 2011.

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot.n.0201046 del 30/12/2010
Decreto Interministeriale 21.04.2011
Circolare Ministero Sviluppo Economico prot.0103161 del 30/05/2011 proroga dei termini di versamento
Informativa ai soggetti iscritti nella sezione ordinaria
Informativa ai soggetti iscritti nella sezione speciale
Foglio di calcolo diritto annuale 2011

DIRITTO ANNUALE 2010

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.I. 23.12.2009 pubblicato sulla G.U. n.24 del 30.01.2010, ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2010.

Decreto interministeriale del 23.12.2009

Foglio di calcolo diritto annuale 2010

DIRITTO ANNUALE 2009

Il Ministero dello Sviluppo Economico con D.I. 30.04.2009 pubblicato sulla G.U. n.114 del 19.05.2009 ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuti per l'anno 2009.

Decreto Interministeriale 30.04.2009
Fogli di calcolo diritto annuale 2009


DEFINIZIONE DI FATTURATO
La definizione di fatturato è quella prevista dall’art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.
La nota del Ministero Sviluppo Economico n.19230 del 3.03.2009 individua i righi del modello IRAP (rimasti invariati anche per il 2011) con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.
Prima di riepilogare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:
• anche per i soggetti che applicano l’art. 5-bis del D. Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’importo dovuto per diritto annuale non rileva l’adeguamento agli studi di settore;
• i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO
 

L’istituto del ravvedimento è disciplinato dall’art. 6 del D.M. 54/05, che consente al contribuente, entro un anno dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza; pertanto,

  1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell’articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:  

a) 3,00% (ravv.breve) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario ( alternativo alla maggiorazione dello 0,40%); nel caso di versamento parziale effettuato nel termine lungo ovvero senza la maggiorazione dello 0,40% l’impresa potrà regolarizzare la posizione eseguendo il pagamento entro trenta giorni dal termine lungo;

b) 3,75% (ravv.lungo) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 54/2005.

  1. Si ritiene perfezionato il ravvedimento limitatamente all’importo parzialmente versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento ove gli importi di sanzione ed interessi risultino commisurati al tributo; in tal caso la sanzione sarà applicata soltanto sulla parte non regolarizzata; il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente all’importo del diritto annuale versato.
  1. Qualora l’impresa effettui, in sede di ravvedimento, un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni, e interessi in misura inferiore al dovuto, e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, lo stesso ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente alla quota parte del diritto annuale proporzionata all’importo  complessivamente corrisposto. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni dovute.
  1. Per le imprese iscritte nel corso dell’anno, il termine per il versamento del diritto annuale è entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione con possibilità di applicare il ravvedimento:
  1. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori determinati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
  1. E’ da ritenersi perfezionato il ravvedimento anche se lo stesso viene eseguito in più date sempre che il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia eseguito complessivamente entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo. 

COME VERSARE

TRIBUTO cod. 3850 (codice da indicare sul modello F24) - per l’importo del diritto non versato.
INTERESSI cod. 3851 (codice da indicare sul modello F24)
SANZIONE cod. 3852 (codice da indicare sul modello F24) - per l’importo derivante dal calcolo del ravvedimento

L’anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.

Non si applicano al diritto annuale le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015 all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso)

Con nota prot. n. 16919 del 06/02/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito quanto già espresso dallo stesso comma 1 bis del comma 637 della Legge di Stabilità – Legge 23/12/2014 n.190- con riferimento alle lettere b-bis) e b-ter) che si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.  Restano pertanto confermate le istruzioni ed il foglio di calcolo già presenti nella sezione Diritto annuale – ravvedimento operoso

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

In caso di tardivo od omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19/04/2005).
L’irrogazione della Sanzione Amministrativa è regolata dal "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Matera" adottato dalla Camera di Commercio di Matera con Delibera di Giunta camerale n. 3  del 10.01.2006 e s.m.i.
Si rammenta inoltre che, secondo quanto prevede l'art. 24 comma 35 della Legge 449/97, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle imprese.

RIMBORSO

Qualora non sia possibile applicare l'istituto della compensazione e sussistano ancora i requisiti per il recupero della somma versata in più e non dovuta, il contribuente ha una ulteriore possibilità per rientrare in possesso della somma:

Dovrà essere utilizzato l'apposito modello disponibile sul sito web della CCIAA di Matera, debitamente compilato e sottoscritto in forma semplice dal Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa, corredato della seguente documentazione allegata:
1) Fotocopia del documento di identità del richiedente (non scaduto)
2) Fotocopia comprovante il versamento del tributo oggetto del rimborso
3) Altra documentazione necessaria in caso di rimborso agli eredi (per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Diritto Annuale).
Il modulo può essere altresì presentato da uno studio professionale che agisce in nome e per conto dell'impresa/società. In tale caso il richiedente dovrà allegare all'istanza originale o copia conforme della delega.
Si ricorda infine che, per i rimborsi con accredito in c/c bancario, recenti disposizioni in materia di bonifici impongono l'uso del codice IBAN di 23 caratteri; nel caso in cui il rimborso avvenga con Assegno circolare o con bonifico bancario, si fa presente che le spese per l'invio dell'assegno con raccomandata e le spese bancarie per il bonifico saranno poste a carico dell'impresa.

COMPENSAZIONE

In caso di diritto annuale versato in eccedenza o non dovuto, la compensazione rappresenta una vantaggiosa alternativa rispetto alla domanda di rimborso. Consiste nel compilare una riga del modello F24, sezione “ICI ed altri tributi locali”, con le stesse modalità utilizzate al momento del versamento, ma con l’importo nell’apposita colonna “Importi a credito”; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore.
Quando è possibile effettuare la compensazione, è consigliabile avvalersi di questa opportunità invece di presentare domanda di rimborso in quanto:

Per effettuare la compensazione, è necessario contattare preventivamente la Camera di Commercio, che verificherà la sussistenza di tutti i requisiti necessari. In particolare, per il caso di versamento con indicazione errata della provincia, si fa presente che per alcuni anni sono stati già eseguiti dei riversamenti di somme fra le Camere. È dunque necessario comunicare sempre all’Ufficio Diritto Annuale l’intenzione di effettuare la compensazione, per evitare il rischio di indicare a credito importi già stornati o rimborsati. L’utilizzo indebito di crediti in compensazione sarà considerato come un omesso versamento, e come tale sarà sanzionato. Si ricorda che i versamenti effettuati con i codici 3851(interessi) e 3852 (sanzione) non sono compensabili con altri tributi(risoluzione Agenzia delle Entrate n.115/E del 23.05.2003).


Dove rivolgersi

UFFICIO TRIBUTI - DIRITTO ANNUALE

Tel. 0835/338420-05-06

Fax 0835/330614

E-mail: ufficio.tributi@mt.camcom.it – PEC cciaa@mt.legalmail.camcom.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00

martedì e giovedì:  dalle 16,00 alle 17,00.
 

Data di pubblicazione: 07/12/2011
Data di aggiornamento: 07/05/2018

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