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>ACCESSO CIVICO

L’art. 5 del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  ha  introdotto  l’istituto dell’accesso civico .
 
L'accesso civico può essere definito  il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
 
L’accesso civico non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
 
La richiesta di accesso civico:
È riconosciuta a chiunque
È gratuita 
Non deve essere motivata
Deve essere presentata al Responsabile della trasparenza
 
In caso di mancata pubblicazione dell’atto o delle informazioni richieste dalla legge , l’Amministrazione deve procedere, entro 30 giorni dalla richiesta, alla pubblicazione del dato sul sito web e contestualmente trasmetterla al richiedente.
 
 
Come esercitare l'accesso civico
 
La richiesta di accesso civico va presentata in carta libera al Responsabile della trasparenza della Camera di Commercio  di Matera
 
Dr. Luigi Boldrin -  Segretario Generale
Via Lucana, 82 – 75100  -  Matera
 
Contatti:
URP
0835/338428
0835/338455
0835/338416
Data di pubblicazione: 10/10/2013
Data di aggiornamento: 10/10/2013

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