.:: Camera di Commercio di Matera ::.

Vai al menu principale  Vai ai contenuti della pagina


Home > Amministrazione trasparente > > Organizzazione

> Organizzazione

D.Lgs. 33/2013 - Art. 13  Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a)  agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b)  all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c)  all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d)  all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

 

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Rendiconti Gruppi Consiliari Regionali / Provinciali

Articolazione degli uffici

 
Data di pubblicazione: 13/12/2011
Data di aggiornamento: 26/09/2017

Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per l'analisi aggregata del traffico allo scopo di ottimizzarne navigazione e contenuti.

X