Ufficio Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi
La nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi lettura coordinata e semplificata delle disposizioni ufficiali.
Il Decreto Legislativo n. 251/99 pubblicato nella G.U. n. 180 del 3.08.1999 detta le nuove norme nel settore della produzione e commercializzazione di oggetti in metallo prezioso a garanzia e tutela del consumatore. Il regolamento di attuazione - DPR 30/05/2002 n. 150 - è stato pubblicato sulla G.U. il 25/07/02.
Quali sono i metalli preziosi per la legge?
I metalli preziosi considerati dal Decreto Legislativo sono: platino, palladio, oro e argento. (art. 1 del D. Lgs.)
Come s'identificano?
I metalli suddetti e le loro leghe devono portare impresso, prima di essere posti in commercio:
? il marchio di identificazione dell'azienda produttrice
? il titolo in millesimi del fino contenuto
L'impronta del marchio di identificazione dei metalli preziosi, è costituita da una poligonale contenente una stella a cinque punte, un numero atto ad identificare l'azienda assegnataria e la sigla della provincia dove questa risiede. L'impronta normalizzata è ricavata da matrice depositata presso la locale Camera di Commercio.
Le impronte recanti le indicazioni dei titoli, sono anch'esse normalizzate e sono costituite da contorni diversi in funzione del metallo prezioso presente nell'oggetto. All'interno ci sono tre cifre che esprimono in millesimi il rapporto in peso del metallo prezioso contenuto nella lega di più metalli di cui è fatto l'oggetto. Per il Platino ed il Palladio è anche riportato il simbolo chimico.
È vietato l'uso di marchi d'identificazione e titoli diversi da quelli stabiliti (art. 2 del D. Lgs.).
La quantità di metallo prezioso presente in un oggetto deve essere espressa esclusivamente in millesimi e non in carati (si ricorda che 18 k corrisponde a 750, 14 k a 583,3; nella scala dei carati il metallo puro è indicato con 24 K) (art. 3 del D. Lgs.).
Le materie prime, ovvero i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle forme di lingotti, pani, laminati, granuli ecc, devono portare impresso l'indicazione del loro titolo reale.
L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui sopra nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi. In tutti gli altri casi, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo ?.
È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000.
Gli oggetti finiti devono invece portare impresso il titolo legale. (art. 4 del D. Lgs)
Quali sono i titoli legali degli oggetti in metallo prezioso?
Gli unici titoli ammessi (cosiddetti legali), da garantire a fusione per ogni parte dell'oggetto, sono i seguenti:
Metallo
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Titoli in millesimi del fino ammessi dal Decreto Legislativo n. 251 del 22/05/1999
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Titoli precedentemente ammessi dalla Legge n. 46 del 30/01/1968(in parentesi i titoli non più legali)
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Platino (Pt)
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950 ?900 ?850
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950
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Palladio (Pd)
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950 ?500
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950
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Oro (Au)
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750 ?585 ?375 ?753*
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750 ?585 ?(500) ?(333)
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Argento (Ag)
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925 ?800
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925 ?800 ?(835)
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* per i soli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga.
E' sempre ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato in tabella per ciascun metallo.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati per le materie prime e sui titoli legali per gli oggetti finiti, ad eccezione dei seguenti casi:
a) negli oggetti di platino o di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5
millesimi;
b) negli oggetti di platino o di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
c) negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e marchiati 753 è ammessa la tolleranza di 3 millesimi (art.3 del D. Lgs.)
E' consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti, ai fini sia dell'esportazione fuori dello Spazio economico europeo (paesi UE più Islanda, Norvegia, Liechtenstein), sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, purché tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese. (art. 6 del D. Lgs.)
Come e dove si chiede il marchio d'identificazione?
Chi fabbrica od importa oggetti in metalli preziosi o chi vende metalli preziosi nella forma di lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, è obbligato a chiedere l'assegnazione del marchio d'identificazione e l'iscrizione al relativo registro. La domanda va inoltrata alla Camera di Commercio competente per territorio.
I versamenti da allegare sono riportati nel modulo predisposto.
La concessione è soggetta a rinnovazione annuale, con pagamento di un diritto di saggio e marchio di importo pari a:
? 32,00 ?per aziende iscritte all'albo imprese artigiane o per laboratori annessi ad aziende commerciali;
? 129,00 ?per aziende industriali con meno di cento dipendenti e a 258,00 ?per le altre da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla locale Camera di Commercio (per Matera sul c/c p. n. 12130753 - causale:diritto di saggio e marchio-rinnovo marchio d'identificazione metalli preziosi).
Ai pagamenti effettuati dopo il 31 gennaio si deve aggiungere, l'indennità di mora pari a 1/12 del diritto annuale per ogni mese, o frazione di mese, di ritardo.
Il pagamento non effettuato, comporterà il ritiro del marchio d'identificazione, la cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione e la comunicazione al Questore per l'eventuale ritiro della licenza di P.S.
Presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi, consultabile su tutto il territorio nazionale. (articoli 7 e 14 del D. Lgs.) I punzoni, contenenti le impronte del marchio d'identificazione di diversa grandezza, sono realizzati a cura del fabbricante orafo e ricavati da matrici depositate presso la Camera di Commercio competente per territorio a cui va inoltrata specifica richiesta.
I punzoni costruiti sono registrati e autenticati dalla Camera di Commercio con uno speciale bollo a garanzia dell'autenticità del marchio. I punzoni riportanti il marchio d'identificazione, resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alla CCIAA per la deformazione e la cancellazione dal registro. (art. 11 del D. Lgs.)
La dotazione dei punzoni con il marchio d'identificazione è soggetta a verifica da parte degli organi ispettivi della locale CCIAA, pertanto devono essere sempre disponibili presso la sede dell'azienda orafa. I punzoni possono essere dati solo ad altri titolari di marchi d'identificazione che partecipano alla fabbricazione dell'oggetto previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità. (art. 17 del D. Lgs)
I punzoni contenenti le impronte del titolo sono liberamente realizzati dal fabbricante orafo, rispettando la forma e le dimensioni normalizzate dell'impronta. (art. 8 del D. Lgs)
In aggiunta al marchio d'identificazione e al titolo è ammesso marchiare i metalli preziosi con marchi tradizionali di fabbrica o sigle commerciali. Questi non devono contenere indicazioni che possono generare equivoci con i titoli e il marchio d'identificazione e devono essere depositati presso la CCIAA secondo le modalità previste dall'art. 33 del DPR 150/2002. (art. 9 del D. Lgs)
Quali garanzie sono previste dalla legge a tutela dell'acquirente?
1. Garanzie formali
Gli oggetti finiti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio in Italia devono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione. (art. 4 del D. Lgs.)
Tale obbligo è alla base del sistema italiano della garanzia del titolo. In tale sistema lo Stato affida in gestione fiduciaria il marchio di garanzia al produttore, il quale assume la piena responsabilità sull'esattezza del contenuto di metallo prezioso negli oggetti prodotti, rispondendone sia verso l'acquirente, sia verso lo Stato medesimo.
I marchi e i titoli vanno sempre impressi su parte principale dell'oggetto. (Art. 8 del D. Lgs.)
Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore. (Art. 4 del D.P.R.)
Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare un unico marchio d'identificazione, mentre l'impronta del titolo deve essere impresso su ciascuno dei metalli componenti purché tecnicamente possibile, altrimenti le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente. Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolati da saldature, devono portare marchio e titolo su ciascuna parte, con le eccezioni previste dal regolamento. (art. 8 del D. Lgs.)
A garanzia del titolo e della conformità dei lavori alle disposizioni del D. Lgs. sono ammesse certificazioni aggiuntive rilasciate da laboratori abilitati o da organismi di certificazione accreditati a livello comunitario. (art. 19 del D. Lgs.)
Non sono soggetti all'obbligo della marchiatura, pur essendo garantiti con modalità previste dagli articoli 19 e 23 del DPR 150/2002, i seguenti lavori in metallo prezioso:
gli oggetti di peso inferiore a 1g; i semilavorati e lavori per odontoiatria; gli oggetti di antiquariato riconosciuti come tali da esperti iscritti nei ruoli; i semilavorati, oggetti e strumenti per uso industriale; strumenti ed apparecchi scientifici; monete coniate dalla Zecca o da Istituti esteri autorizzati; medaglie e altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima; oggetti usati in possesso delle aziende commerciali riportati e descritti nel registro delle operazioni previsto dall'art. 128 del T.U. di pubblica sicurezza, nonché nella corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente; residui di lavorazione; leghe saldanti a base di Ag, Pt o Pd. (art. 12 del D. Lgs.)
Gli oggetti in metallo prezioso prodotti legalmente e commercializzati in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo e quindi posti in commercio in Italia, sono esentati dall'obbligo di portare impresso il marchio d'identificazione dell'importatore, purché rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza. In sostituzione di quest'ultimo è ammessa una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal decreto e comprensibile per il consumatore finale. (art. 5 comma 1 del D. Lgs.)
Gli oggetti in metallo prezioso importati in Italia da paesi non appartenenti allo Spazio E. E., devono essere a titolo legale con indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio d'identificazione dell'importatore. Quest'ultimo non va messo qualora sussista fra l'Italia e il paese di provenienza mutuo riconoscimento dei marchi di garanzia del titolo e il marchio di responsabilità risulta depositato in Italia o nello Spazio E. E.. (art. 5 comma 2 e 3 del D. Lgs.)
Per garantire una corretta informazione al consumatore, chiunque vende al dettaglio oggetti in metallo prezioso deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i titoli della merce in vendita.
Per gli oggetti provenienti da altri Paesi deve essere esposta la tabella di comparazione sottostante che riporti titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana. (art. 5 del D. Lgs. )
Titoli e marchi riportati sugli oggetti importati:
Riproduzione del punzone indicante il titolo
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Corrispondente titolo legale ammesso in Italia
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Riproduzione del marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza
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Specificazione del paese di provenienza e dell'organismo, ufficio o altro ente che ha apposto tale marchio
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I commercianti all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di controllare che la merce acquistata sia rispondente alle indicazioni riportate nei documenti di trasporto o similari, nonché devono accertare la presenza e la leggibilità del marchio d'identificazione e del titolo impressi sugli oggetti. (art. 41 del D. P. R.)
Altre garanzie importanti sono previste per gli oggetti di fabbricazione mista con parti in metallo prezioso e parti in metallo comune e per gli oggetti cavi.
Gli oggetti costituiti in parte con metalli preziosi e in parte con metalli comuni (visibili e distinguibili), devono portare impresso le indicazioni del marchio e del titolo sulla parte in metallo prezioso, mentre la sigla M racchiusa in un quadrato o la parola o il nome specifico del metallo o per l'acciaio, devono essere impresse sulla parte restante.
Se il metallo comune costituisce un rinforzo come nei basamenti di vasi, candelabri, coppe ecc, la parte deve poter essere smontata, deve risultare visibile o ricoperta con piastre metalliche o di altro materiale, anch'esse facilmente smontabili. Tutte le parti in metallo comune devono portare impresso la parola o il suo nome specifico. Nel caso la piastra di copertura sia in metallo prezioso, questa va regolarmente marchiata a parte con l'aggiunta dell'indicazione e del peso in grammi del metallo fino della piastra stessa.
Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili (metodica utilizzata dagli orafi per esaltare la brillantezza del metallo prezioso)
Negli oggetti cavi in metallo prezioso è vietata l'introduzione di metalli comuni o sostanze di qualsiasi genere. Eccezione sono consentite per gli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti di una lamina spessa di metallo prezioso fissata con mastice al suo supporto. Questi oggetti oltre al marchio e al titolo devono riportare impressa la sigla R racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo prezioso in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo g per i rivestimenti in platino, palladio e oro, mentre per i rivestimenti in argento = a 50 g , il peso può essere espresso in maniera approssimata con le notazioni 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50 seguite dal simbolo g .
Nei manici dei coltelli è ammesso il riempimento con sostanze non metalliche, ed è consentito altresì che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine "riempito" o facoltativamente l'indicazione R così come precedentemente descritto. (art. 15 del D. Lgs., 38 e 39 del D. P. R.)
Non sono da considerarsi oggetti di gioielleria, oreficeria o argenteria gli oggetti placcati, dorati, argentati. Su questi oggetti è vietata l'impressione del marchio d'identificazione e del titolo, è consentita l'iscrizione dei termini , , seguito dal simbolo Au o Pt o Pd o Ag.
Per gli oggetti ricavati da lastre bilaminate formate da una lamina di metallo comune e da una lamina sottilissima di metallo prezioso che contenga almeno 1g di fino (oggetti sempre placcati, ma di maggior pregio, come cornici e scatole definite ?'argento? è consentito apporre la sigla della provincia in cui l'azienda produttrice ha sede legale, il simbolo chimico del metallo prezioso, l'indicazione in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita dal simbolo "g" e la sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico presente nel marchio d'identificazione di cui l'azienda deve essere in possesso. (art. 15 del D. Lgs., 36 del D. P. R.)
Altri oggetti, oggi molto diffusi, che non si devono considerare oggetti di gioielleria, oreficeria o argenteria sono quelli costituiti da sostanze non metalliche (resine non alterabili né degradabili) recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica. Per questi resta vietata l'impressione del marchio d'identificazione e del titolo, ma è consentito l'applicazione di un particolare marchio di fabbrica sotto riportato. Il rivestimento deve avere uno spessore tale da ricevere la punzonatura in ogni sua parte. Il marchio, le cui caratteristiche sono normalizzate, va depositato, privo delle indicazioni relative al peso, presso la Camera di Commercio competente per territorio.
I valori numerici indicano il peso del metallo prezioso depositato sulla resina. L'alloggiamento rettangolare centrale è idoneo a ricevere i punzoncini recanti le cifre da imprimere che servono.
L'indicazione in grammi per i metalli preziosi costituenti il rivestimento diversi dall'argento deve essere riportata fino alla prima cifra decimale. Nei casi di rivestimento d'argento tale indicazione deve essere limitata alle cifre intere.
L'impronta che costituisce il marchio particolare di cui al precedente numero 4 deve risultare incisa sull'oggetto e non impressa a rilievo.
2. Garanzie sostanziali
Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa. (art. 16 del D. Lgs.)
Il personale della Camera di Commercio può effettuare visite ispettive, con facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime e di oggetti in metallo prezioso, allo scopo di:
? prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, per accertarne l'esattezza mediante saggi da eseguirsi presso laboratori delle camere di commercio
? prelevare campioni di semilavorati ed oggetti già marchiati e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo legale
? verificare l'esistenza della dotazione di marchi d'identificazione e controllarne l'autenticità e la perfetta idoneità all'uso (art. 21 del D. Lgs.)
Sanzioni amministrative sono previste dall'art. 25 del D. Lgs.:
? per chiunque produce materie prime con titolo inferiore a quello impresso
? per chiunque produce oggetti di metallo prezioso con titolo inferiore a quello legale impresso
? per chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti in metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio o usa marchi non assegnati, scaduti o annullati
? per chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio d'identificazione o di titolo, o con marchi illeggibili e diversi da quelli legali, o il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso
? per chi fabbrica e pone in commercio oggetti in metallo comune apponendo titoli ed indicazioni che possano confondersi con quelle previste dal D. Lgs.
? per chi smarrisce i punzoni riportanti il marchio d'identificazione e non ne fa immediata denuncia
? per inosservanze a varie disposizioni al regolamento di attuazione DPR 150/2002
Per alcune delle infrazioni si procede anche al sequestro degli oggetti. (art. 56 del DPR)
È fatta salva l'applicazione di maggiori pene stabilite dalle leggi qualora il fatto costituisca reato.
Nel riquadro Allegati della pagina sono a disposizione il Decreto n. 251/99 e i moduli per il versamento e la richiesta per i marchi d'identificazione.