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Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica di strumenti di misura
Ufficio Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi
Disciplina del procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica di strumenti di misura.
Regolamento
Approvato con Determinazione del Commissario n. 48 del 23 aprile 2002
Articolo 1: OGGETTO E DEFINIZIONE
Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.
Il provvedimento consiste nel riconoscimento al laboratorio, che ne faccia richiesta alla CCIAA di Matera, dell'idoneità all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, a condizione che dispongano di un sistema di garanzia della qualità.
Articolo 2: DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
La domanda per il riconoscimento dell'idoneità, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata alla CCIAA di Matera dal laboratorio interessato, avente la sede operativa principale in provincia di Matera.
La domanda deve contenere:
a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione, corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative, nonché della relativa riferibilità ai campioni nazionali ed internazionali mediante certificazione di laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'European Cooperation for Accreditation (EA);
c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
d) l'elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verificazione;
e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza ed il possesso di un sistema di garanzia della qualità;
f) l'impegno a comunicare alla camera di commercio competente i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate, entro trenta giorni, dalla loro conclusione.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare:
a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
b) che il personale incaricato della verificazione è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale.
Il laboratorio deve, inoltre, allegare alla domanda la dichiarazione di essere accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, che il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012.
La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento a favore della camera di commercio della somma di euro 100.
Articolo 3 : PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ
La Camera di Commercio di Matera, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso di requisiti da parte del laboratorio richiedente emana il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica, a firma del dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
Il decreto di riconoscimento, che ha validità su tutto il territorio nazionale, dell'idoneità deve contenere:
a) l'indicazione delle categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato;
b) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità;
c) la durata del provvedimento di riconoscimento d'idoneità.
L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso entro trenta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Articolo 4: SOSPENSIONE
La Camera di Commercio di Matera, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica qualora:
§ il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità dall'organismo di certificazione o dalla Camera di Commercio di Matera;
§ il laboratorio ed il relativo personale non abbiano più le condizioni di garanzia di indipendenza richieste dalla normativa vigente;
§ il laboratorio dichiari l'avvenuto accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti, in relazione a strumenti che non risultino possedere tali requisiti.
Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.
Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso gerarchico a cura del laboratorio, entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario generale della Camera di Commercio di Matera, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro lo stesso termine.
Articolo 5: REVOCA
La Camera di Commercio di Matera, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica qualora:
- il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- il laboratorio effettui ripetute violazioni.
Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso gerarchico a cura del laboratorio entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario generale della Camera di Commercio di Matera, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro lo stesso termine.
Articolo 6: PUBBLICITÀ
La Camera di Commercio di Matera inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica nell'apposito elenco creato all'interno del programma informatico denominato "Eureka", consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica.
La Camera di Commercio di Matera comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio e a tutti gli interessati mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.
Articolo 7: RINNOVO
Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.
Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento a favore della Camera di commercio dell'importo annuale di euro 100.
Data di pubblicazione: 16/06/2011
Data di aggiornamento: 05/07/2011
Data di aggiornamento: 05/07/2011
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