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Codice del consumo

È ENTRATO IN VIGORE IL 23 OTTOBRE 2005 IL CODICE DEL CONSUMO 

Finalmente è entrato in vigore il 23 ottobre 2005 il Codice del consumo, approvato con Dlgs. n. 206 del 06.09.05. Il nuovo testo unico, che raccoglie e riordina le disposizioni vigenti in materia di tutela dei diritti dei consumatori con l'intento di coordinare la disciplina italiana con i principi comunitari, rappresenta  un passo importante per la tutela dei consumatori che finalmente potranno giovarsi, tra i primi in Europa, di un testo organico a difesa dei loro diritti.
Il Codice riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti, sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme, ed è orientato a tutelare il consumatore nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali, da cui discendono le decisioni d'acquisto , l'uso e il consumo.
 
I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: corretta informazione al consumatore ed il suo diritto di recesso, sicurezza generale dei prodotti, etichettatura, pubblicità ingannevole e clausole abusive, correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, vendita a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, garanzie dei beni di consumo e azioni inibitorie, fino  alla giustizia e alle associazioni dei consumatori.
 
Una delle novità del Codice è rappresentata dall'unificazione  a dieci giorni lavorativi del termine per il diritto di recesso dei consumatori in tutti i contratti a domicilio, per strada, sul luogo di lavoro, via TV, telefono ed internet ( in precedenza, in alcuni casi, il termine era di sette giorni).
Nel credito al consumo vi è  particolare  riguardo alla previsione di indicare il tasso annuo effettivo globale (TAEG), mediante un esempio tipico, ed inoltre aumentano le possibilità del consumatore di non pagare più le rate del finanziamento in caso di acquisto di prodotto difettoso.
 
Tra le norme accolte dal Codice del  consumo spiccano quelle sulle clausole vessatorie inserite nei contratti tra consumatori e professionisti. In precedenza non c'era alcuna barriera alle clausole vessatorie, tranne la doppia firma prevista dall'art. 1341 del Codice Civile, ovvero una seconda firma richiesta all'acquirente, all'atto della stipula del contratto,  per accettare le clausole vessatorie in esso contenuto, firma che non dava più all'acquirente la possibilità di eccepire nulla nei confronti del venditore. Il Codice del consumo assicura, invece, la tutela del consumatore in maniera più efficace in presenza di quelle clausole che, a prescindere dalla buona fede del venditore al momento della loro inclusione nel contratto, sono dichiarate nulle, cioè come se non ci fossero nel contratto,  mentre in precedenza erano solo inefficaci; il contratto per il resto rimane valido.
 
Significativa è la sezione introduttiva dedicata ad educazione, informazione e pubblicità, dove sono posti in evidenza, insieme ai principi fondamentali connessi al diritto all'informazione, anche alcuni interessanti richiami alla tutela del minore o al divieto di televendite che si giovino dello sfruttamento della superstizione o della credulità, con evidente riferimento ai servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili.
 
Precise sanzioni sono previste per i contravventori ai divieti imposti dal Codice del consumo.
L'art. 12 prevede che ai contravventori al divieto di commercializzare qualsiasi prodotto o confezione di prodotti che non riporti visibili e leggibili le indicazioni previste dagli articoli 6, 7 e 9 (ossia denominazione legale o merceologica del prodotto, nome o ragione sociale o sede legale del produttore eventuale presenza di sostanze o materiale dannosi, materiali impiegati per la  lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto, istruzioni e precauzioni d'uso utili ai fini della sicurezza del prodotto, eventuale documentazione illustrativa allegata al prodotto, indicazione di queste informazioni in lingua italiana) si applichi una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al   numero delle unità poste in vendita.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 per la determinazione della sanzione, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'imprenditore.
 
L'art. 17 prevede che chiunque ometta di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal Codice, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114   ( da 516 a 3.098).
In materia di pubblicità, le aziende che accedono al mercato del consumatore devono diffondere i loro prodotti utilizzando forme pubblicitarie veritiere e corrette che non inducano, quindi, i consumatori finali in inganno circa la qualità e la convenienza del prodotto.
In caso di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può disporre la sospensione provvisoria o definitiva della stessa e può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio  pubblicitario ogni informazione idonea a identificare  il committente.
L'Autorità può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.0000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
 
Nel caso di messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli art. 5 e 6 del Codice, la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro. (art. 26 comma 7).
In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni (art. 26 comma 10). In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione necessaria per individuare il committente, è prevista una sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro e nel caso, infine, che queste non fossero veritiere, l'Autorità applica una sanzione da 4.000 euro a 40.000 euro (art. 26 comma 11).
 
Come già accennato, la televendita non deve esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttandone l'inesperienza o la credulità (art. 31). Non deve contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza. E vietata inoltre la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche; è vietata altresì la televendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco (art. 30). Alle televendite sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481,  concernente l'istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità e le funzioni e i controlli che essa svolge, e le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente le garanzie nelle comunicazioni.
 
La parte III del Codice riguarda la disciplina dei contratti del consumatore in generale, e pertanto, in materia di sanzioni, l'art. 62 dello stesso prevede che l'imprenditore che contravviene alle norme del Codice (es. non fornisce l'informazione al consumatore, ostacola l'esercizio del diritto di recesso o fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore, o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 5165.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione sopra indicata sono raddoppiati.
 
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.   Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, anche in questo caso, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la determinazione della sanzione, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'imprenditore, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.
 
In materia di contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, l'art. 81 punisce il venditore che viola le norme riguardanti gli estremi e la correttezza degli elementi che compongono il documento informativo sul bene immobile (art. 70), i requisiti del contratto (art. 71), gli obblighi specifici del venditore (art. 72), il divieto al venditore di ricevere acconti dall'acquirente (art. 74), e infine chi viola l'art. 78 che rende nulle quelle clausole contrattuali o patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai suoi diritti o che vanno a  limitare le responsabilità del venditore. La sanzione amministrativa pecuniaria in questi casi va da 500 euro a 3.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle precedenti disposizioni.
 
Il Codice del consumo stabilisce, infine, la possibilità da parte delle associazioni dei consumatori di attivare forme di composizione extragiudiziale delle controversie, cioè procedure di conciliazione, in modo tale da alleggerire la mole di cause pendenti presso la magistratura  ordinaria e favorire una rapida definizione delle liti.

Data di pubblicazione: 16/06/2011
Data di aggiornamento: 05/07/2011

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