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Avviso Urgente per Agenti di Affari in Mediazione ed Agenti Rapprensentanti di Commercio
La Camera Di Commercio Di Matera ricorda agli Agenti di Affari in Mediazione ed agli Agenti e Rappresentanti di Commercio l’adempimento telematico da assolvere presso il Registro delle Imprese entro il 12 Maggio 2013. I decreti attuativi di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n.59/2010, entrati in vigore il 12 maggio 2012, disciplinano le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA degli Agenti di Affari in Mediazione e degli Agenti e Rappresentanti di Commercio a seguito dell’abolizione dei rispettivi ruoli disposta dal decreto legislativo n. 59/2010. Le novità introdotte hanno carattere esclusivamente procedurale (utilizzo dello strumento della SCIA) e non sostanziale, in quanto rimangono invariati i requisiti necessari per l’esercizio di tali attività.
I medesimi decreti regolano, altresì, le modalità di passaggio al Registro delle Imprese e al REA dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nei previgenti ruoli soppressi.
A partire dal 12 maggio 2012 gli iscritti agli ex ruoli sopra menzionati hanno un anno di tempo, ovvero entro il 12 maggio 2013, per presentare l’istanza telematica di passaggio al registro imprese o al REA, pena l’inibizione alla prosecuzione dell’attività.
IMPRESE GIA’ ATTIVE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI
I Mediatori e gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (imprese individuali e società) già in attività alla data del 12 maggio 2012 sono tenuti ad aggiornare la propria posizione e richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese entro il 12 maggio 2013, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività, mediante la presentazione di un’istanza telematica.
PERSONE FISICHE ISCRITTE NEGLI EX RUOLI CHE NON ESRCITANO ATTIVITA’
Coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti risultavano iscritti negli ex ruoli e vogliono essere iscritti nell’apposita sezione del REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono presentare apposita istanza telematica compilando la sezione “Iscrizione apposita sezione (transitorio)” entro il 12 maggio 2013.
Non ottemperando all’adempimento di cui sopra, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nella sezione sopracitata: può comunque vedersi riconosciuto come requisito abilitante, ai fini dell’avvio dell’attività, l’iscrizione nel soppresso ruolo nei quattro anni (agenti di affari in mediazione) o cinque anni (per agenti e rappresentanti di commercio) successivi all’entrata in vigore dei decreti.
Contatti: Angelo Venezia
Resp. Ufficio Albi e Ruoli Professionali
Tel. 0835/338434
Data di aggiornamento: 30/04/2013