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Ufficio Artigianato

Albo delle imprese artigiane 
Istituito con legge del 1956, l'Albo delle imprese artigiane è attualmente regolato dalla legge-quadro per l'artigianato (legge 8.8.1995 n. 443) e dalle relative leggi regionali.

A seguito di apposita convenzione con la Regione Basilicata, la tenuta dell'Albo è affidata alla Camera di commercio.
L'iscrizione all'Albo, prima facoltativa, è dal 1985 obbligatoria per tutte le imprese che rientrano nella definizione di impresa artigiana: tale iscrizione comporta il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni previste a favore della categoria.
Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono esentate dall'obbligo di iscrizione al Registro Ditte, che provvede su segnalazione della Commissione Provinciale dell'Artigianato alla "annotazione" (equivalente ad una iscrizione d'ufficio).
 
La natura di impresa artigiana, dalla quale discende il diritto-dovere di iscrizione all'Albo, deriva da un concorso di requisiti, così sintetizzabili:
  • avere quale scopo prevalente l'esercizio di una attività volta alla produzione di beni o prestazione di servizi (con l'esclusione delle attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione di alimenti o bevande) 
  • essere esercitata personalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci, che ne assumono la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi e vi svolgono in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale 
  • rientrare nei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della legge 443/1985, che variano anche sensibilmente rispetto al tipo di attività esercitata.
 
L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane viene deliberata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, previa presentazione della domanda su apposita modulistica in distribuzione presso l'ufficio, nonché previo esame dei requisiti; la C.P.A. verifica, oltre ai requisiti per il riconoscimento di impresa artigiana, anche il possesso di requisiti formali o amministrativi che la legge eventualmente preveda per l'esercizio di talune attività (es. attività di parrucchiere, barbiere, estetista, autoriparazione ecc.).
Analoga procedura è seguita per le modificazioni e le cessazioni.
L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane comporta, per l'imprenditore artigiano, l'obbligo dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai fini previdenziali; tale iscrizione avviene mediante la trasmissione d'ufficio all'I.N.P.S. di appositi modelli che consentono all'Istituto l'emissione dei bollettini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche gli eventuali familiari coadiutori, ovvero i parenti e gli affini entro il terzo grado che abitualmente collaborano con il titolare nell'esercizio della impresa artigiana.
 
Attività per le quali sono previsti i requisiti professionali in capo ai responsabili tecnici e/o preposti alla gestione tecnica
È subordinato ad una domanda di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività:
  • attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; 
  • attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n.82; 
  • attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
 
Le imprese artigiane presentano la denuncia di inizio attività unitamente alla domanda di iscrizione al relativo Albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
 
Contatti
Marcella Milo
0835 338434 
 
Lucia Cristalli
0835 338433
 
Data di pubblicazione: 17/06/2011
Data di aggiornamento: 25/09/2017

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