L'Ufficio si occupa della gestione delle procedure inerenti l'attività istituzionale dell'Ente e, ove consentito dalle norme vigenti, la rappresentanza diretta su delega in materia di sanzioni amministrative (acquisizione ed esame di memorie difensive, audizioni, emissione di ordinanze di ingiunzione) e di contenzioso connesso all'Ufficio Tributi e, su disposizione del Segretario Generale, di altre eventuali procedure giudiziali, arbitrali o di mediazione.
La Camera di Commercio I.A.A. emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali sia stato contestato o notificato, da parte degli organi accertatori, un illecito amministrativo con l'emissione di un verbale di accertamento.
L'interessato può, entro 60 giorni dalla data di notifica o contestazione del verbale di accertamento, effettuare il pagamento con effetto liberatorio ed inviare il mod. F 23 dell'avvenuto pagamento all'organo accertatore o presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica della contestazione, alla Camera di Commercio - Ufficio Sanzioni.
Lo scritto difensivo deve essere fatto in carta semplice e, se l'interessato lo ritiene, chiedere di essere ascoltato. L'ufficio esaminate le eventuali memorie difensive prodotte e l'eventuale verbale di audizione, emette:
a) - l'ordinanza di ingiunzione al pagamento di una somma se ritiene la responsabilità del contravventore;
b) - l'ordinanza di archiviazione se ritiene che non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere nei confronti del contravventore.
Sono responsabili della violazione, per l'art.6 della legge n. 689 del 28 novembre 1981, tutte le persone che hanno la legale rappresentanza della società e, quindi, ognuno singolarmente sarà sanzionato e tenuto al pagamento dell'importo dovuto oltre alle spese di notifica dell'ordinanza.
La società è responsabile in solido e risponde per il pagamento dell'importo totale dovuto dai singoli responsabili principali se non pagano.
Il Sanzionato può decidere di:
1) pagare, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, e presentare le ricevute dell'avvenuto pagamento all'ufficio ed estinguere il procedimento;
2) fare opposizione, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, presentando ricorso al Giudice di Pace; l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice di Pace, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile;
3) non pagare. L'ufficio provvederà quindi ad iscrivere l'importo della sanzione pecuniaria a ruolo aumentandola di una maggiorazione del 10% per semestre compiuto + l'interesse legale per le frazioni di semestre;
4) pagare erroneamente oltre il termine dei 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione; l'ufficio accetta le ricevute dell'avvenuto pagamento ad estinzione della sanzione pecuniaria ma iscriverà a ruolo l'importo della maggiorazione per ritardato pagamento;
5) trovarsi in condizioni economiche disagiate e chiedere, con domanda in carta semplice, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
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