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Agenti e Rappresentanti di Commercio
Svolge l’attività di agente di commercio la persona o la società che viene stabilmente incaricata, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate (art. 1742 c.c.). Svolge l’attività di rappresentante di commercio la persona o la società che viene stabilmente incaricata, da una o più imprese, di concludere contratti in una o più zone determinate (art. 1752 c.c.). Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societari, intendono svolgere attività di agente e/o rappresentante di commercio devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 204/1985 e successive modificazioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DAL 12.05.2012
L’art. 74 del d. lgs. 26.03.2010 n. 59 ha soppresso il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Dal 12 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto attuativo del d. lgs n. 59/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 01.2012, le imprese e le persone fisiche che intendono iniziare lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio presentano telematicamente all’Ufficio del Registro delle Imprese apposita SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Per le imprese e le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo, sia operanti che inoperanti, è previsto l’obbligo di procedere all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel REA in modalità telematica entro un anno (11 maggio 2013). Per presentare le pratiche di cui sopra è necessario utilizzare l’applicativo Comunica Starweb. Non è possibile predisporre tali pratiche tramite Fedra.
IMPORTANTE: a partire dal 12.05.2012 sono tenuti alla presentazione della SCIA tutti i soggetti che denunciano l’inizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio, anche quelli già abilitati ed iscritti nel previgente ruolo soppresso. La data di inizio attività denunciata non può essere antecedente a quella di invio della SCIA, per via telematica al Registro delle Imprese
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
Per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio le persone fisiche o legali rappresentanti di società devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
> maggiore età;
> non essere interdetto o inabilitato;
> non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l’economia, l’industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;
> non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa.
Il richiedente deve essere, altresì, in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
> diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie economiche o giuridiche;
> aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituto o riconosciuto dall regioni. La Camera di Commercio di Matera non organizza tali corsi; pertanto è necessario rivolgersi alle Associazioni di categoria locali o ad altri enti o scuole di formazione accreditate;
> aver acquisito una esperienza lavorativa, maturata per almeno un biennio negli ultimi cinque anni, come:
- operatore di vendita (ex viaggiatore piazzista);
- dipendente qualificato con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite;
- titolare o legale rappresentante di imprese operanti in ambito commerciale o somministrazione di alimenti e bevande;
- titolare o legale rappresentante o consigliere (iscritto all’INPS gestione commercianti) con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, di attività industriale di produzione e vendita;
- titolare o legale rappresentante di attività artigianale di produzione e vendita in serie;
- collaboratore familiare o socio non legale rappresentante in ambito commerciale o somministrazione di alimenti e bevande, iscritto all’INPS gestione commercianti;
- collaboratore familiare o socio non legale rappresentante in ambito di impresa artigiana, iscritto all’INPS gestione artigiani.
In caso di Società, i requisiti richiesti dalla legge devono essere posseuti da tutti i legali rappresentanti; l’oggetto sociale deve prevedere l’attività di agenzia o rappresentanza. .
Data di aggiornamento: 15/03/2017