.:: Camera di Commercio di Matera ::.

Vai al menu principale  Vai ai contenuti della pagina


Accesso Civico

L'accesso civico è il diritto introdotto dal d. lgs. 33/2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016 e si distingue in:

  • Accesso civico di cui al comma 1 dell'art. 5, d. lgs 33/2013, finalizzato ad ottenere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati detenuti da un'amministrazione pubblica per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria.
  • Accesso civico generalizzato, di cui al comma 2 dell'art.5, d. lgs. 33/2013, avente invece oggetto documenti, informazioni e dati detenuti da un'amministrazione pubblica, indipendentemente dall'esistenza di un obbligo di pubblicazione degli stessi.
 
ACCESSO CIVICO
 
L’art. 5 del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  ha  introdotto  l’istituto dell’accesso civico .
 
L'accesso civico può essere definito  il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
L’accesso civico non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
 
La richiesta di accesso civico:
• è riconosciuta a chiunque
• è gratuita 
• non deve essere motivata
• deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza
 
In caso di mancata pubblicazione dell’atto o delle informazioni richieste dalla legge , l’Amministrazione deve procedere, entro 30 giorni dalla richiesta, alla pubblicazione del dato sul sito web e contestualmente trasmetterla al richiedente.
 
Come esercitare l'accesso civico
 
La richiesta di accesso civico va presentata in carta libera al Responsabile della Trasparenza della Camera di Commercio  di Matera
 
Dr. Luigi Boldrin -  Segretario Generale
Via Lucana, 82 – 75100  -  Matera
E-mail: direzione@mt.camcom.it
 
Con deliberazione della Giunta Camerale n. 239 del 6 dicembre 2013 è stata individuata - quale titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013  - la dr.ssa Masina D’Alessandro - tel 0835 338420 - masina.dalessandro@mt.camcom.it
 
Contatti:
URP
0835/338455
0835/338416
 
 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
 
L'accesso civico generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016, ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
 
L'accesso civico generalizzato può essere richiesto da chiunque, senza necessità di motivare l'istanza ed ha oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito l'obbligo di pubblicazione, ad eccezione dei casi indicati dall'art. 5 bis del d. lgs. 33/2013.
 
Questa nuova tipologia di accesso non presuppone la presenza di un interesse diretto concreto e attuale, necessario per il tradizionale accesso agli atti della Pubblica Amministrazione (PA).
In ogni caso, deve essere indicato chiaramente l'oggetto della richiesta e va accertata l'identità del richiedente.
 
L'Ente ha la responsabilità di informare eventuali cointeressati, che possono opporsi all'accesso con istanza motivata (qualora ritengano compromesso il proprio diritto alla riservatezza). L'Ente decide entro 30 giorni.
 
Il rilascio dei dati e dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
 
La richiesta di accesso può essere presentata:
  • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti, se conosciuto;
  • alla pec istituzionale: cciaa@mt.legalmail.camcom.it.

In caso di rifiuto dell'accesso o di mancata risposta nel termine dei trenta giorni, il richiedente può:

  • chiedere il riesame della decisione (o la decisione) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decice con provvedimento motivato entro venti giorni;
  • presentare ricorso al TAR (anche nel caso di diniego del riesame).
 
 
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione: 30/10/2013
Data di aggiornamento: 06/07/2017

Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per l'analisi aggregata del traffico allo scopo di ottimizzarne navigazione e contenuti.

X