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Esonero Verifica Strumenti Metrici
I possessori di strumenti di misura, in uso presso le diverse attività produttive, possono chiederne l'esonero dalla verifica periodica qualora non vengano utilizzati in transazioni commerciali e in altre specifiche situazioni.
I richiedenti, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare di non utilizzare gli strumenti di misura in nessuno dei casi previsti dall'art. 2 comma a) del Decreto legislativo n. 517/1992: oltre ai casi di determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, anche nella determinazione della quantità per il calcolo di una tariffa, una remunerazione, una indennità, una tassa, un premio, un pedaggio o per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari.
I richiedenti si impegneranno ad apporre sul dispositivo indicatore, una targhetta metallica inamovibile o una etichetta adesiva distruggibile al distacco, con l'iscrizione "Strumento non sottoposto a verifica periodica".
È vietato l'uso in rapporto con terzi (art. 692 C.P.)? a caratteri chiari, indelebili e facilmente leggibili. Nel caso di uno strumento per pesare a ponte per automezzi o di erogatori ad alta portata collegati a bracci di carico, verrà apposta identica iscrizione, a caratteri più vistosi, su una targa metallica inamovibile in prossimità rispettivamente o della piattaforma ricettrice del carico o della pensilina di carico.
Titolari e dipendenti dell'impresa dovranno astenersi, anche temporaneamente, dall'uso dello strumento in rapporto con terzi, senza prima richiedere la verifica all'Ufficio Metrico. Sanzioni sono previste nel caso di violazioni.
Data di pubblicazione: 30/06/2011
Data di aggiornamento: 06/07/2011
Data di aggiornamento: 06/07/2011