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Decreto del 13 ottobre 2016, n. 264
Il Ministero dell’ambiente ha adottato con Decreto del 13 ottobre 2016, n. 264, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38.
L’articolo 4 del Regolamento stabilisce che i residui sono sottoprodotti, e come tali sottratti al regime dei rifiuti, quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
L’articolo 4, comma 3, prevede l’istituzione di un elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere economico, produttori ed utilizzatori di sottoprodotti, così come previsto dall'articolo 10, comma 1.
Al fine di agevolare lo scambio e la cessione dei sottoprodotti l’elenco è pubblico e consultabile sul portale
tramite detto sito un'applicazione consentirà di procedere online direttamente l'iscrizione delle unità locali che producono e utilizzano sottoprodotti e la relativa consultazione.
L'iscrizione nell'elenco dei sottoprodotti non costituisce requisito abilitante, ma ha soltanto funzione conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.
Dall’iscrizione non deriva alcun onere per produttori ed utilizzatori, come espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 10 del d.m. 264 del 2016.
L’art. 5 del d.m. 264/2016 stabilisce che le schede tecniche, predisposte dal produttore del sottoprodotto, devono essere numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Data di aggiornamento: 07/06/2017