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PESI E MISURE, ESONERI E TESTO UNICO ANTIQUATO
Esoneri per pesi e misure. Va aggiornato il testo unico del 1890
Va rivisto, perché ampiamente superato, il testo unico su pesi e misure. Una necessità avvertita anche dalle Camere di commercio per tutelare cittadini e operatori economici. Lo sostiene il presidente dell’ ente camerale, Domenico G. Bronzino che, nell’ annunciare le opportunità di esoneri dalle verifiche periodiche, giudica non più rinviabile la materia, da quanto riscontrato nel quotidiano. Dal novero degli strumenti da controllare restano fuori,per esempio, i contatori della luce, del gas, del telefono, il tassametro, ecc. A questo va aggiunto il fatto che si possa creare un mercato parallelo di verificatori , non controllato dallo Stato con inevitabili penalizzazioni sia per i consumatori che per gli operatori economici. " Quando compriamo qualcosa, facciamo una telefonata dobbiamo avere contezza e sicurezza che quanto acquistiamo o consumiamo sia esatto -ha detto Bronzino. Gli ispettori sono insufficienti, ma hanno competenze solo su alcuni strumenti di misura. Per altri dobbiamo fidarci. Prendiamo i contatori della luce, del telefono, del gas . Chi sono, e se ci sono, i soggetti preposti alla verifica ? Siamo il Paese che è rimasto indietro in questo settore. Regolamenti, circolari su questo o su quello specifico argomento, ma non si è ancora giunti a una verifica della materia. Il testo unico sui pesi e misure, che risale al 1890, mostra tutti i suoi limiti. Al ministro per le Attività produttive, Claudio Scajola, rivolgo l’ invito ad attivare iniziative per superare gli attuali limiti soprattutto in una fase di difficoltà del nostro Paese, a seguito di un aumento continuo e spesso immotivato delle tariffe che gravano enormemente sui bilanci delle famiglie e delle aziende’’.
La Camera di commercio informa, inoltre, che i possessori di strumenti di misura, in uso presso le diverse attività produttive, possono chiederne l’esonero dalla verifica periodica qualora non vengano utilizzati in transazioni commerciali e in altre specifiche situazioni. Le domande vanno presentate all’ Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Matera, compilando uno specifico modulo (scaricabile dal sito internet www.mt.camcom.it <http://www.mt.camcom.it> alla pagina della modulistica Ufficio Metrico) in cui riportare tipologia, marca, modello, matricola e portata dello strumento che si ritiene non dover utilizzare in rapporto con altri (terzi). I richiedenti, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare di non utilizzare gli strumenti di misura in nessuno dei casi previsti dall’art. 2 comma a) del Decreto legislativo n. 517/1992, oltre a quelli di determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, anche nella determinazione della quantità per il calcolo di una tariffa, una remunerazione, una indennità, una tassa, un premio, un pedaggio o per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari.
I richiedenti dovranno impegnarsi ad apporre, sul dispositivo indicatore, una targhetta metallica inamovibile o adesiva distruggibile al distacco, con l’iscrizione "Strumento non sottoposto a verifica periodica. E’ vietato l’uso in rapporto con terzi (art. 692 C.P.)" a caratteri chiari, indelebili e facilmente leggibili. Nel caso di uno strumento per pesare a ponte per automezzi o di erogatori ad alta portata collegati a bracci di carico, verrà apposta identica iscrizione, a caratteri più vistosi, su una targa metallica inamovibile in prossimità rispettivamente o della piattaforma ricettrice del carico o della pensilina di carico. Titolari e dipendenti dell’impresa dovranno astenersi, anche temporaneamente, dall’uso dello strumento in rapporto con terzi, senza prima richiedere la verifica all’Ufficio Metrico. Sanzioni sono previste nel caso di violazioni. Per ulteriori informazioni contattare l’ Ufficio Metrico, presso la sede della Camera di commercio, o il numero telefonico 0835/ 338452.
Matera 10 novembre 2005
L’addetto stampa
Francesco Martina
Data di pubblicazione: 14/07/2011
Data di aggiornamento: 14/07/2011
Data di aggiornamento: 14/07/2011